Rappresentante Fiscale IVA

Il rappresentante fiscale IVA (art. 17 D.P.R. 633/72) deve essere nominato attraverso un atto pubblico, una scrittura privata registrata od una lettera annotata in un apposito registro (mod. VI) presso l’Agenzia delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato. (La nomina avviene secondo forme stabilite dall’art. 1, comma 4, del DPR 441/1997, per vincere la presunzione di cessione di beni – [già art. 53 DPR 633/72]).

In alternativa la nomina puo’ risultare anche da atto autenticato da notaio di Stato estero aderente alla Convenzione dell’AIA del 5 ottobre 1961 (ratificata in Italia dalla legge 20.11.1966, n. 1253) e munito del timbro “Apostille” oppure legalizzato dal console generale dell’Italia presso lo stato estero. L’Apostille certifica che il Notaio o l’autorita’ Governativa che ha rilasciato il documento e’ effettivamente autorizzato a farlo. L’apostilla sostituisce la legalizzazione.

Il soggetto nominato rappresentante dovrà aprire la posizione iva (dichiarazione di inizio di attivita’) per il mandante. Con l’apertura della posizione Iva il soggetto estero, tramite il suo rappresentante, sarà sottoposto a tutti gli obblighi e diritti previsti dalla normativa Iva nazionale. L’iva, da versare non per singola operazione ma con le scadenze ordinarie (mensili o trimestrali), sarà determinata secondo le regole generali al netto dell’iva detraibile sugli acquisti.

L’atto di nomina deve essere anteriore all’esecuzione dell’operazione che ne richiede la nomina e deve essere comunicato alla controparte.

L’operatore italiano che gia’ possiede una partita IVA, se diventa rappresentante fiscale, avra’ una ulteriore partita iva. Ciascuna partita iva sara’ gestita in modo autonomo con contabilita’ separata..

Un rappresentante fiscale lo può essere con riferimento a piu’ soggetti e quindi può essere intestatario di piu’ numeri di partita Iva, mentre un operatore estero non può avere piu’ di un rappresentante fiscale.

E’ possibile effettuare la nomina del rappresentante anche per una singola operazione e non per tutte le operazioni effettuate dal soggetto estero in Italia.

Il rappresentante fiscale puo’ essere una persona fisica o una persona giuridica (residenti o con sede in Italia)

La nomina deve essere portata a conoscenza dei fornitori antecedentemente la prima operazione. Infatti le fatture emesse nei confronti del rappresentante fiscale devono essere cointestate al rappresentante ed al soggetto estero.

Apertura della partita iva

Il rappresentante fiscale deve presentare la dichiarazione di inizio di attivita’. Se il rappresentante ha già una partita IVA, riceverà un ulteriore numero di Partita IVA. Le due o piu’ partite iva dovranno essere gestite separatamente con contabilita’ separate.

Fatturazione delle cessioni e prestazioni

Il rappresentante fiscale deve emettere fattura senza applicazione di IVA quando effettua prestazioni o cessioni nei confronti di soggetti iva residenti. Corrispondentemente i cessionari o committenti soggetti iva, residenti nel territorio dello Stato, che acquistano in Italia beni o servizi da rappresentanti fiscali di soggetti non residenti, hanno l’obbligo di emettere autofattura o integrare la fattura ricevuta con iva (se l’operazione e’ territorialmente rilevante in Italia) (art. 17, comma 2, D.P.R. 633/72).

L’obbligo di emettere fattura senza iva e’ stato introdotto dal 1 gennaio 2010.

Le fatture emesse dal rappresentante fiscale devono contenere sia i dati del rappresentante sia i dati del soggetto estero rappresentato.

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