La stabile organizzazione in Italia è disciplinata dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi, dall’art. 162 del DPR 917/86, che la definisce come “…una sede di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato…”.
Per determinare il reddito complessivo conseguito in Italia da imprese estere, vi è una distinzione netta tra i redditi imputabili direttamente al soggetto estero (“Casa Madre”) e i redditi conseguiti attraverso una stabile organizzazione sul territorio italiano.
Il reddito della stabile organizzazione è costituito dagli utili e dalle perdite ad essa riferibili, sulla base di un rendiconto economico e patrimoniale, redatto secondo i principi contabili applicabili a soggetti aventi le medesime caratteristiche.
La stabile organizzazione è dotata di un fondo di dotazione, determinato secondo i principi OCSE e in tema di transfer pricing, viene disciplinata dall’applicazione dei rapporti tra stabile organizzazione e casa madre.
Una società estera per operare in Italia, a seconda degli obiettivi che intende perseguire, può optare per uno dei seguenti tipi di struttura di seguito elencate, tra loro differenti sotto l’aspetto giuridico e fiscale:
– unità locale priva di autonomia giuridica, con funzione ausiliaria o preparatoria dell’attività dell’impresa; l’ufficio di rappresentanza si concretizza, come centro “di costo”, destinato allo svolgimento dell’attività e privo di potere di rappresentanza.
Ai fini IVA, l’ufficio di rappresentanza Fiscale è considerato come un consumatore finale, mentre è soggetto agli adempimenti tipici dei sostituti d’imposta in caso di servizi prestati da professionisti o in presenza di lavoratori dipendenti od agenti.
Sul profilo fiscale, non ha rilevanza ai fini delle imposte dirette e non si trova quindi a dover scontare le imposte, quali IRES ed IRAP, in Italia; l’ufficio di rappresentanza è tenuto alla raccolta della documentazione connessa alle operazioni passive al fine di trasmetterla alla “casa madre” estera.
– entità legale separata, è un soggetto dotato di piena autonomia giuridica, fiscale e contabile, ed è soggetto a tutta la disciplina prevista dallo Stato in cui il soggetto ha residenza e riconosciuto interamente come entità Italiana; in questo caso è preferibile costituire una società partecipata dalla casa madre.
Questa seconda categoria si può esemplificare con una SRL partecipata al 100% dalla casa madre (es. Rossi Italia srl partecipata al 100% dalla Rossi International ltd.)
Tale società partecipata è soggetta a tassazione autonoma in Italia, con Partita IVA italiana e la società madre paga su eventuali dividendi, applicando le norme vigente nello Stato in cui risiede la società madre, che disciplinano la doppia imposizione.
– identificazione diretta in Italia del soggetto non residente oppure nomina di un rappresentante fiscale in Italia
– Terzo caso è quello della stabile organizzazione. Questa rappresenta una via di mezzo tra le prime due opzioni: non dispone di autonomia giuridica rispetto alla casa madre (la quale si ritrova ad essere illimitatamente responsabile per i fatti e gli accadimenti effettuati per il tramite della stabile organizzazione), ma ha piena rilevanza ai fini fiscali.
Può realizzarsi con:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio operativo;
d) un’officina;
e) un laboratorio;
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