La Stabile Organizzazione in Italia

La stabile organizzazione in Italia è disciplinata dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi, dall’art. 162 del DPR 917/86, che la definisce come “…una sede di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato…”.

Per determinare il reddito complessivo conseguito in Italia da imprese estere, vi è una distinzione netta tra i redditi imputabili direttamente al soggetto estero (“Casa Madre”) e i redditi conseguiti attraverso una stabile organizzazione sul territorio italiano.
Il reddito della stabile organizzazione è costituito dagli utili e dalle perdite ad essa riferibili, sulla base di un rendiconto economico e patrimoniale, redatto secondo i principi contabili applicabili a soggetti aventi le medesime caratteristiche.

La stabile organizzazione è dotata di un fondo di dotazione, determinato secondo i principi OCSE e in tema di transfer pricing, viene disciplinata dall’applicazione dei rapporti tra stabile organizzazione e casa madre.

Una società estera per operare in Italia, a seconda degli obiettivi che intende perseguire, può optare per uno dei seguenti tipi di struttura di seguito elencate,  tra loro differenti sotto l’aspetto giuridico e fiscale:
– unità locale priva di autonomia giuridica, con funzione ausiliaria o preparatoria dell’attività dell’impresa; l’ufficio di rappresentanza si concretizza, come centro “di costo”, destinato allo svolgimento dell’attività e privo di potere di rappresentanza.

Ai fini IVA, l’ufficio di rappresentanza Fiscale è considerato come un consumatore finale, mentre è soggetto agli adempimenti tipici dei sostituti d’imposta in caso di servizi prestati da professionisti o in presenza di lavoratori dipendenti od agenti.
Sul profilo fiscale, non ha rilevanza ai fini delle imposte dirette e non si trova quindi a dover scontare le imposte, quali IRES ed IRAP, in Italia; l’ufficio di rappresentanza è tenuto alla raccolta della documentazione connessa alle operazioni passive al fine di trasmetterla alla “casa madre” estera.

– entità legale separata, è un soggetto dotato di piena autonomia giuridica, fiscale e contabile, ed è soggetto a tutta la disciplina prevista dallo Stato in cui il soggetto ha residenza e riconosciuto interamente come entità Italiana; in questo caso è preferibile costituire una società partecipata dalla casa madre.
Questa seconda categoria si può esemplificare con una SRL partecipata al 100% dalla casa madre (es. Rossi Italia srl partecipata al 100% dalla Rossi International ltd.)

Tale società partecipata è soggetta a tassazione autonoma in Italia, con Partita IVA italiana e la società madre paga su eventuali dividendi, applicando le norme vigente nello Stato in cui risiede la società madre, che disciplinano la doppia imposizione.

identificazione diretta in Italia del soggetto non residente oppure nomina di un rappresentante fiscale in Italia

– Terzo caso è quello della stabile organizzazione. Questa rappresenta una via di mezzo tra le prime due opzioni: non dispone di autonomia giuridica rispetto alla casa madre (la quale si ritrova ad essere illimitatamente responsabile per i fatti e gli accadimenti effettuati per il tramite della stabile organizzazione), ma ha piena rilevanza ai fini fiscali.

Può realizzarsi con:

a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio operativo;
d) un’officina;
e) un laboratorio;

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